Un video un po’ diverso dal solito, ma utile per dare qualche informazione riguardo il furto dati e cosa dice la legge a riguardo. Per realizzarlo mi sono fatto aiutare dall’ Avv. Angelo Greco, direttore di “La legge per tutti”, e dall’Avv. Marco Capecchi, Professore di Diritto dell’Informatica all’Università di Genova.
La questione del furto di dati è stata di recente al centro dell’attenzione nel mondo informatico a causa del furto dati di ai danni di Ho. Mobile che ha coinvolto 2.5 milioni di utenti.
Quanto è ampio il fenomeno del furto dati? Quali sono le nostre opzioni in tal caso?
Le violazioni sono numerose, ma i procedimenti giudiziali non sono così tanti.
Il primo motivo è che non tutte le violazioni sfociano in un procedimento giudiziale essendo presente un’alternativa quale il Procedimento avanti al Garante della Privacy.
Il secondo motivo è che nei procedimenti giudiziari c’è quasi sempre una richiesta di risarcimento del danno e nel nostro ordinamento abbiamo un principio generale per cui il danno può essere risarcito solo nella misura in cui viene provato. Solo raramente le violazioni del Diritto alla Privacy si concretizzano in un danno reale, effettivo e provabile, che è requisito necessario al fine di accedere alla tutela giurisdizionale.
Terzo motivo è che spesso queste violazioni non hanno una rilevanza patrimoniale sufficiente a giustificare l’investimento che bisogna fare per ottenere una tutela giurisdizionale. La famosa sentenza della Corte di Cassazione del 11.11.2008 n° 26972, facendo riferimento ai danni morali, afferma che: i danni di modico valore, bagattellari, che non costituiscono una lesione di un diritto costituzionale o che non scaturiscono da un reato non sono risarcibili. Ad esempio: il fatto di aver perso una giornata ad andare in negozio a farsi sostituire una sim (come per il caso Ho. Mobile) non è un danno risarcibile, nonostante crei comunque un “fastidio” o “disagio”. Nei lievi fastidii o disagi rientra anche lo Spam, anch’esso non risarcibile.
Molto diffuso è invece una sorta di “terzo canale” che, a tutti gli effetti, è un procedimento privato e consiste nella richiesta, ai motori di ricerca (Google, Bing, Yahoo …), di de-indicizzare e rimuovere dai risultati di ricerca dei risultati sgraditi. In poche parole, il Diritto all’Oblio. Quest’ultimo è il diritto, presente in ogni cittadino, di chiedere la cancellazione delle notizie che riguardano la propria persona da internet.
La richiesta di Oblio è possibile effettuarla semplicemente visitando la pagina dedicata messa a disposizione da ogni motore di ricerca, senza l’ausilio di un legale rappresentante.